Il DPCM del 3 Novembre introduce nuove misure urgenti che si applicano su tutto il territorio nazionale e altre che, invece, avranno validità nelle singole Regioni sulla base di una valutazione tecnica della gravità della situazione epidemiologica. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 Novembre e resteranno in vigore fino al 3 Dicembre.
Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:
- limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00;
- fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- sospensione di mostre musei e altri luoghi della cultura;
- limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina, adottare il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Rimangono comunque sospese le seguenti attività:
- servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- parchi tematici e di divertimento
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
L’Ordinanza del 4 Novembre del Ministero della Salute divide le Regioni italiane in tre zone:
- “zona rossa“: scenario di massima gravità e da un livello di rischio molto alto –> Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Calabria;
- “zona arancione“: scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto –> Puglia e Sicilia;
- “zona gialla“: il restante territorio nazionale.
Nessuna zona verde, perché tutta l’Italia deve fronteggiare l’emergenza Covid, anche nelle aree meno colpite dal virus.