Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore.
Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «mini-codice»: prescrizioni più chiare e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi.
PREMESSA: Valutazione dei rischi di incendio (oggi e in futuro obbligatoria).
La valutazione dei rischi di incendio è la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio che costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del d. lgs. 81/2008.
Lo scorso 27 Maggio è stato presentato dal CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione dei luoghi di lavoro a basso rischio e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore.
Di fatto, questo decreto sostituirà il DM 10 Marzo 1998.
Il provvedimento, in materia di prevenzione e protezione dagli incendi, affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare.
Attenzione!!!… questa bozza dovrà ritornare ancora una o più volte in CCTS, dove potrebbe essere modificata. L’entrata in vigore è come sempre prevista dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
BREVE RIASSUNTO DELLA BOZZA
1-Campo di applicazione
Il decreto:
- stabilisce, in attuazione dell’art.46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2 del d.lgs. 81/2008, i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV dello stesso testo.
2-Attività a basso rischio incendio: i requisiti
L’Allegato al decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
N.B. – sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- a. adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività;
- b. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- c. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- d. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- e. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- f. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- g. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
3-Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- esodo: il criterio deve prevedere di almeno due vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d’esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo IRAI (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l’altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore;
- estintori: per calcolare il numero di apparecchi si fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri;
- normazione UNI: l’applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità;
- operatività antincendio: va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell’attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure.
4-…Se l’attività non è a basso rischio
In tal caso allora si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015).
Di conseguenza (salvo modifiche), all’entrata in vigore del nuovo DM, il campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio.
Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l’applicazione delle RTV del Codice comporta anche il rispetto della relativa RTO.
5-Luoghi di lavoro esistenti prima dell’entrata in vigore del futuro decreto
Per essi, l’adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il d.vlgs. 81/2008 prevede l’obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi.
Più in particolare, l’adeguamento scatta se, relativamente all’aggiornamento del DVR, le motivazioni elencate nel D. lgs. 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l’adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.
Pre.lab S.r.l. consiglia quindi a tutti i datori di lavoro di eseguire una prima valutazione del rischio incendi (che ricordiamo essere obbligatoria) per valutare tutti i rischi attinenti alla stessa presenti in azienda evitando così di trovarsi impreparati in caso di uscita a breve della norma appena descritta.
Scarica la bozza dell’allegato al decreto: “Criteri sicurezza antincendio luoghi di lavoro basso rischio -> BOZZA dell’Allegato al decreto