Uno degli argomenti più complessi del mondo della safety è rappresentato dalla distribuzione e attribuzione di funzioni in ambito lavorativo.
Il Decreto Legislativo 81/08 ha tentato di offrire un’opportunità di chiarimento su questo tema, grazie all’introduzione della delega di funzioni. Disciplinata dall’articolo 16, la delega di funzioni rappresenta, in termini puramente giuridici, un atto di trasferimento di funzioni con relativi obblighi e responsabilità dal punto di vista organizzativo e gestionale da parte di un delegante nei confronti di un delegato.
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro (delegante) ha la possibilità di affidare determinate competenze alla figura delegata, con l’esclusione di soli due obblighi riportati nell’articolo 17 e intesi non delegabili:
– Valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 28;
– Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (meglio noto come RSPP).
L’affidamento, nella maggior parte delle situazioni, avviene in maniera verbale e quindi non tracciabile, tradendo proprio quanto previsto dall’81/08, che risulta invece puntuale e preciso nel definire i requisiti necessari e sufficienti che deve presentare una delega di funzioni per poter essere ritenuta valida ed efficace:
– La delega deve risultare da atto scritto recante data certa, proprio in ottica di tracciabilità e di correttezza formale tra le Parti;
– Il delegato, in ragione della specifica natura e complessità delle funzioni da svolgere, deve possedere la professionalità e l’esperienza richieste, accuratamente valutate dal delegante;
– Al delegato devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo di un’attività di lavoro delegata;
– Al delegato deve essere attribuito portafoglio, in modo che egli possa organizzare in maniera autonoma le spese necessarie a garantire l’ottemperanza alle normative e alla risoluzione di eventuali problematiche;
– La delega deve essere accettata e quindi sottoscritta dal delegato;Tutto ciò premesso, della delega deve essere fornita adeguata e tempestiva pubblicità, in modo che tutti i diretti interessati siano a conoscenza dell’effettivo trasferimento di competenze al delegato.
In ogni caso, come precisa l’articolo 16, la delega di funzioni non esclude la responsabilità in capo al delegante di effettuare un’attività di vigilanza costante e continua nei confronti del delegato circa il corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il rispetto di tale obbligo può ritenersi assolto in caso di “adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Inoltre, previa intesa con il datore di lavoro, al delegato si concede la facoltà di effettuare una subdelega nei confronti di una terza persona per quanto riguarda specifiche competenze in materia di salute e sicurezza, conformemente a quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 16. Il subdelegato, a questo punto, non può delegare funzioni a sua volta.
In conclusione, la delega di funzioni può presentarsi quindi come un modello utile e valido per lo snellimento e la facilitazione del trasferimento di competenze. Essa non va interpretata come un semplice scarico di responsabilità nei confronti di un’altra persona, ma, piuttosto, come un’opportunità per avere ben chiaro chi fa cosa e quali possano essere i compiti precisi che ricadono su ciascuna figura aziendale. In quest’ottica, al datore di lavoro delegante, in primis, si chiede il rispetto di quanto previsto dall’articolo 16, in modo da limitare, fra l’altro, il rischio di una sanzione per culpa in vigilando o culpa in eligendo nei confronti del delegato.
SPUNTO DI RIFLESSIONE
Il testo normativo sembra voler costituire un documento denso di requisiti formali ed essenziali per la sua validità come delega di funzioni, ma ai fini pratici delle realtà lavorative, nei quali si applica tale istituto, si rischia di cogliere la delega come un mero scarico di responsabilità da parte del delegante verso il delegato.
L’utilizzo corretto della delega di funzioni, invece, prevede una corretta e funzionale ripartizione di compiti e responsabilità tra le figure apicali ex D. Lgs. 81/2008.