Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 22 Luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 10 Luglio 2020 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.10) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al DM 10/7/2020 si possono applicare (art. 1 comma 1) alle attività individuate con il numero 72 nell’allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione e (art. 2 comma 2) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM 20 maggio 1992, n. 569, e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.
Qui il link al testo completo http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/sg