È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 2020 relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Oltre a fornire elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, il decreto introduce una modifica al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).
Il provvedimento è entrato in vigore dal 24 Giugno.
Il decreto modifica il D. Lgs. 81/2008 e riguarda:
– la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore dove rispetto alla prima formulazione dell’articolo non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità, ma viene previsto che “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”;
– la sostituzione dell’allegato XLII contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, con l’introduzione dei “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
– la sostituzione dell’allegato XLIII con i valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni, con nuovi agenti cancerogeni e modifiche ad alcuni valori limite di sostanze già presenti:
1) l’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
2) l’abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
3) l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
4) l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
5) l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene;
6) l’inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.
Quali gli obblighi, dunque, in capo al datore di lavoro?
Il Datore di lavoro ha numerosi obblighi specifici in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale:
– sostituzione delle sostanze, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti;
– misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti;
– misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento;
– valutazione dei rischi;
– campionamenti periodici;
– sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione)
– predisposizione del Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti (a valori > a quelli della popolazione generale in caso di eventi imprevedibili), i lavoratori esposti. Il Registro andrà anche inserito nel DVR. Dal 2017 la tenuta del Registro è informatizzata e l’invio avviene esclusivamente per via telematica.
Clicca sul link per il testo completo della normativa D. Lgs. 1 Giugno 2020, n. 44