Nel trascorso della nostra esperienza ci accorgiamo sempre di più che diverse aziende operanti nel settore elettrico omettono di nominare alcune figure fondamentali richieste, peraltro, dalle norme tecniche di riferimento.
La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” prescrivono di identificare le figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL). in particolare, la norma CEI 11-27 indica che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico è indispensabile nominare il Responsabile dell’Impianto (RI) e il Preposto ai Lavori (PL). Sulla base di quanto appena detto, appare evidente che il Responsabile dell’Impianto e il Preposto ai Lavori svolgano compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia compiti che caratterizzano le figure di “dirigente” e “preposto” come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, con tutte le conseguenze in termini di obblighi e responsabilità che ne conseguono.
Sembra chiaro, dunque, che queste figure, sulla base dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/08 in merito alla loro formazione, debbano essere informate e formate in merito alle procedure di sicurezza da applicare durante lo svolgimento dei lavori elettrici, consentendo loro di sviluppare adeguate conoscenze circa le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza.
Il Datore di lavoro, infine, è perciò tenuto a designare tali soggetti in maniera adeguata e completa, tale da garantirne l’informazione e la formazione, anche qualora non operanti esclusivamente nel settore elettrico.
Alessio Procopio – 15/03/2021