La regolamentazione delle attività lavorative che vengono realizzate in regime di appalto o di subappalto è espressa dall’articolo 26 del D. Lgs. 81 del 2008. All’interno del Testo Unico, è previsto che il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, sempre che abbia la disponibilità giuridica1 dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è tenuto a:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi circa i lavori, i servizi e le forniture che vanno ad essi affidati;
- Fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate in relazione ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui andranno ad operare e alle misure generali di prevenzione e protezione adottate.
Si coglie l’occasione per precisare che tali attività vanno svolte in maniera puntuale e precisa.
Per quanto riguarda la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, essa va eseguita tramite l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e tramite un’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, redatta in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Fa ormai parte della giurisprudenza consolidata l’idea per cui la verifica del possesso dei requisiti in questione non debba essere limitata ad un’ispezione meramente documentale, ma, nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, deve essere mirata a certificare l’effettiva capacità dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi di svolgere il lavoro o di prestare il servizio richiesto dal committente.
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15081, 19 aprile 2010, si è espressa così:
“in materia di responsabilità colposa, il Committente di lavori dati in appalto deve adeguare la propria condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (…)”.
Parimenti, anche le informazioni in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro devono essere redatte dal datore di lavoro committente analogamente, cioè in modo dettagliato e puntuale, e consegnate alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, i quali hanno il diritto/dovere di prenderne atto e di interfacciarsi con il datore di lavoro per cooperare con efficacia nell’attuazione delle misure preventive e protettive, anche nel caso di situazioni anomale o emergenziali.
LA REDAZIONE DEL DUVRI
Il Datore di lavoro committente, nell’ottica di promuovere la cooperazione e il coordinamento, è inoltre tenuto ad elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (o DUVRI), che accompagna il contratto di appalto ed è volto a indicare le misure attuate per eliminare o, ove ciò non è possibile, per ridurre i rischi da interferenza. È bene precisare che, come sottolineato dal D. Lgs. 106 del 2009, che ha modificato e integrato il precedente D. Lgs. 81 del 2008, è di fondamentale importanza che il DUVRI non costituisca un documento statico da produrre all’inizio dei lavori di appalto come semplice adempimento normativo, bensì un documento dinamico, che miri a “fotografare” in maniera costante e continua le attività di lavoro svolte e che sia in grado di adeguarsi anche alle eventuali modifiche che vengono apportate alle lavorazioni in corso d’opera.
Nelle ipotesi sopra citate, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia per le attività del datore di lavoro committente che per le attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, la promozione della cooperazione e del coordinamento da parte del datore di lavoro committente potrà essere garantita attraverso la nomina di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Al DUVRI, ai singoli contratti di appalto o d’opera, ivi comprese le informazioni riguardo ai costi2 delle misure adottate per eliminare o, ove ciò risulta impossibile, ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non è invece prevista nei seguenti casi:
- Servizi di natura intellettuale;
- Mere forniture di materiali o attrezzature;
- Lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno3, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del DM 10 marzo 1998 o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati di cui al DPR 177/2011 o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81 del 2008.
In modo da rendere il DUVRI ancora più coerente con le attività e le lavorazioni svolte, in caso di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, o nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente si procede secondo il comma 3-ter dell’articolo 26 del Testo Unico: “il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni in materia di responsabilità per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’articolo 26 comma 4 prevede una responsabilità solidale fra l’imprenditore committente e l’appaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), esclusi i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.
INTERPELLO N. 1 del 14/02/2018
In materia di valutazione dei rischi interferenziali nello svolgimento di attività lavorative in regime di appalto, si inserisce l’Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 che riporta la risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad un quesito posto da una Associata ANIP (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati) per un datore di lavoro che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente. Qui di seguito si riporta il link di riferimento: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-1-2018-anip.pdf
Leggendo l’interpello, aldilà delle risposte specifiche al quesito, si nota come la Commissione, nella figura della Presidente dr.ssa Maria Teresa Palatucci, ponga interesse su una gestione condivisa non solo delle situazioni di emergenza, tematica principale del quesito posto, ma di qualsiasi situazione di lavoro comporti interferenze fra persone, da intendere come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.
L’Interpello precisa, inoltre, che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.
Ne deriva perciò che il DUVRI in quanto tale è il prodotto finito di un procedimento analitico da parte del datore di lavoro committente che deve essere in grado di cogliere le peculiarità di ciascuna attività lavorativa di tutto il personale che operi nell’ambito della sua azienda o unità produttiva, realizzando il documento solo se effettivamente siano presenti contatti, appunto, rischiosi tra le varie figure impegnate nello svolgimento delle attività. Il rischio da evitare è quello di limitarsi a produrre un elenco di rischi caratteristici di ogni singola impresa appaltatrice o di ogni singolo lavoratore autonomo, che distoglierebbe l’attenzione dalle vere e proprie interferenze che fra essi si vengono a creare.
Nella fitta selva di articoli e interventi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi, scegliere un buon RSPP che sia in grado di consigliare la strada giusta da percorrere potrebbe essere la soluzione più giusta, per scongiurare numerose sanzioni, sia penali che amministrative, che risulterebbero dannose e spiacevoli per chiunque.