Nel vasto mondo della sicurezza, capita spesso di discutere di quali siano le misure di prevenzione e di protezione da sviluppare e adottare nei luoghi di lavoro e di come si possa raggiungere una condizione di lavoro che sia in grado di garantire a tutti salute, libertà e dignità umana. I datori di lavoro e i lavoratori si trovano quindi quotidianamente a confrontarsi con i consulenti della sicurezza in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., insieme con gli altri interventi normativi e legislativi che fanno da cornice al Testo Unico.
Ci siamo mai chiesti, invece, quali siano le precauzioni da prendere quando i lavori vengono svolti da terzi in casa propria? Per meglio dire, se un proprietario di casa deve fare dei lavori di ristrutturazione all’interno della sua proprietà, cosa deve fare? E se qualcuno si fa male, su chi ricade la responsabilità?
Sul tema si esprime il Codice Civile che, all’articolo 2051, individua nella figura del proprietario dell’immobile una responsabilità di tipo oggettivo, per qualsiasi danno che capiti a terzi all’interno dei locali di sua pertinenza. Nell’ambito, incalza anche la Corte di Cassazione, nel risolvere una vertenza fra un proprietario di casa e un lavoratore autonomo, infortunatosi durante la caduta dall’alto durante i lavori di impermeabilizzazione di un tetto. Nel caso di specie, con sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 11 luglio 2018, n. 31631, si ammette al risarcimento del danno il proprietario dell’appartamento, indentificando come “titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta”.
Analizzando quanto sopra riportato, si comprende come la posizione di garanzia che ricade sulla figura del proprietario affidi a quest’ultimo la completa responsabilità di ciò che possa accadere e il dovere, oggettivo ed etico, di predisporre un luogo di lavoro quanto più possibile sicuro e privo di qualsiasi rischio e pericolo. Le lavorazioni condotte in economia, caratterizzate dalla mancanza di un responsabile dei lavori nominato dal committente e svolte all’insegna del risparmio, aumentano quindi, in maniera esponenziale, le probabilità di accadimento degli eventi dannosi.
LA TUTELA DEL COMMITTENTE
Nei cantieri, in genere, è nominato il responsabile dei lavori, che si assume gli onori e gli oneri della posizione di garanzia in capo al committente e, nello sviluppo del cantiere, mette in campo la sua professionalità e la sua competenza, così da supervisionare e vigilare sul corretto svolgimento delle attività da parte delle imprese che eseguono i lavori, anche nei confronti dei lavoratori autonomi.
Nei cantieri di dimensioni inferiori e di durata minore, ove manchi la figura del responsabile dei lavori, il commento della Corte di Cassazione sotto proposto offre i presupposti per una tutela del committente, che, pare ovvio, è impossibilitato a effettuare un controllo costante e continuo sulla corretta esecuzione dei lavori:
“E’ pur vero che è stato di recente precisato — e va qui riaffermato- che in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori… ”
In merito a ciò, come confermato dalla Sentenza Cass. Pen. n. 12228 del 25/2/2015, “rimane anche fermo il principio che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine”.
In conclusione, essendo un argomento particolarmente delicato e soggetto alle interpretazioni del giudice, è conveniente per il proprietario rispettare quanto segue: in ogni caso, il soggetto committente, identificato dal D.Lgs. 81/08 come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”, al fine di assicurarsi una tutela personale in caso di infortunio degli operai esecutori e per rispondere ai criteri di diligenza e prudenza richiesti dalla Suprema Corte, è tenuto a verificare essenzialmente due aspetti sostanziali:
- L’idoneità tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, valida ad accertare il loro possesso di capacità organizzative e disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare;
- Il rispetto, in linea generale, di tutte le norme di ambito antinfortunistico, da parte delle figure alle quali è stata affidata la realizzazione dei lavori. In conclusione, si può affermare che, in assenza di un responsabile dei lavori, gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ricadono sulla figura del committente, fatto sempre salvo il rischio elettivo, il quale però, agendo in via preventiva, accertando le idoneità e controllando l’operato in sicurezza dei prestatori di lavoro, può ritenersi esente da responsabilità.
Faber est suae quisque fortunae, diceva Sallustio… perché la sicurezza e la riduzione del numero degli infortuni sul lavoro forse passa anche da situazioni come queste.
Dr. Marco Fiacconi – 11 Febbraio 2021