Complice la situazione di diffusa pandemia che il nostro Paese sta affrontando, negli ultimi mesi è diventato sempre più comune il ricorso alla tecnica dello Smart Working in sostituzione alla abituale attività svolta presso il luogo di lavoro.
Per Smart Working si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Come si apprende dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è interessante notare come tale definizione riportata nella Legge n. 81/2017 ponga l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto. In particolare, per quanto concerne la forma dell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile, si procede come segue:
E’ stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Per quanto di nostra competenza, l’aspetto certamente più critico di questa situazione riguarda la tutela infortunistica del lavoratore. Cosa succede quindi se un lavoratore incorre in un infortunio mentre lavora fuori dall’ufficio che di solito frequenta?
Per rispondere a questa domanda, la Legge n. 81/2017 sopracitata, recuperando quanto espresso nella circolare INAIL numero 48 del 2017 e collegandosi al DPR 1124/1965, ci corre in aiuto. All’articolo 23 recita così:
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
L’aspetto più difficoltoso che si incontra in questi casi consiste nello stabilire se il lavoratore, al momento dell’infortunio, stia effettivamente lavorando. In effetti, al datore di lavoro è concesso l’esercizio del suo potere di controllo e disciplinare nei confronti della prestazione lavorativa resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, previo rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori). Essenziale, in questi casi, è quindi poter ricorrere a quanto stabilito all’interno dell’accordo tra dipendente e datore di lavoro: in primis, è necessario indicare con precisione e puntualità i luoghi presso i quali il lavoratore potrà effettuare le attività durante lo Smart Working; in secundis, il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore un’informativa dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a ridurre al minimo il rischio di incidenti. Nello specifico, la Legge n. 81/2017 al Capo II si esprime a riguardo:
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro…
… con particolare riferimento e indicazioni precise circa il corretto utilizzo delle attrezzature o apparecchiature messe a disposizione del lavoratore durante le giornate di lavoro agile.
Chiaro è che il lavoratore, in qualità di parte attiva al processo di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà adoperarsi per rispettare in maniera scrupolosa quanto riportato dal suo datore di lavoro in tale informativa.
TUTELA ASSICURATIVA
A chiarimento dei dubbi, INAIL riporta quanto segue nella Circolare n. 48 del 2017:
I lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo. Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Ne deriva quindi la volontà del legislatore di allineare a livello assicurativo una giornata di Smart Working a una normale giornata lavorativa. Per essere coperto da assicurazione è di fondamentale importanza il fatto che il dipendente stia lavorando alle sue normali mansioni, a prescindere dal luogo in cui si trova al momento del fatto. Come accade anche in caso di infortunio sul luogo di lavoro, i lavoratori impegnati nello Smart Working “sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo”, e cioè quando l’infortunio “è causato da una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessitata attuata dal lavoratore”.
In buona sostanza, l’infortunio non gode di copertura assicurativa INAIL se dipende da un comportamento contrario al buon senso, espresso con una condotta esorbitante dal procedimento di lavoro cui il lavoratore è addetto oppure concretantesi nel mancato rispetto di precise norme antinfortunistiche, eseguito, ad esempio, per scopi di esibizionismo o comunque legato a scelte individuali.
In ultimo, riguardo il termine “ragionevolezza”, INAIL precisa che la copertura sussiste se e solo se le scelte operate dal lavoratore in Smart Working rispecchiano i criteri di logicità, apprezzabili dal punto di vista della razionalità e del buon senso. Una modifica nulla causa al normale procedimento di lavoro potrebbe quindi offrire tutti i presupposti per far decadere il criterio della ragionevolezza e non garantire la copertura assicurativa all’infortunato.
LAVORO AGILE “SEMPLIFICATO”
Come stabilito all’interno degli attuali Decreti emanati per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le aziende devono incentivare l’applicazione del lavoro in modalità agile, come definito dalla Legge 22 Maggio 2017, n. 81.
A tal fine, sono stati definiti gli adempimenti previsti per l’attivazione dello Smart Working “agevolato”, istituito appunto per l’emergenza in corso.
Tali adempimenti prevedono:
- La comunicazione obbligatoria da effettuarsi tramite il portale Cliclavoro. Tale comunicazione deve essere inviata preventivamente e comunque entro 5 giorni dall’avvio del lavoro agile e può anche essere redatta in modo massivo; in allegato, si trasmette fac-simile utilizzabile la comunicazione massiva.
Di seguito si riporta il link diretto al portale per le comunicazioni di Smart Working: https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
- L’informativa sulla sicurezza che il datore di lavoro deve condividere con il dipendente anche in modalità telematica (a mezzo mail).
Si precisa inoltre che:
- Non è prevista una visita preventiva ai locali del domicilio da parte del responsabile della sicurezza aziendale per verificarne la congruità ai requisiti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- Ai lavoratori che si trovino in malattia, in quarantena o in isolamento fiduciario domestico non è consentito prestare la propria attività lavorativa, nemmeno in forma di lavoro agile;
- All’interno dell’informativa condivisa con il lavoratore può essere inserito un regolamento ad hoc per lo svolgimento di eventuale lavoro straordinario.
Lo smart working “agevolato” è, ad oggi, valido fino al 31 Marzo 2021.
Salvo diverse disposizioni future, alle aziende che, al termine dell’emergenza, vorranno continuare l’applicazione del lavoro in modalità agile, sarà richiesto di formalizzare l’accordo scritto tra l’azienda stessa e il dipendente. Tale accordo dovrà essere inviato attraverso l’apposita piattaforma informativa messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accesso al portale può avvenire mediante SPID o con le credenziali di accesso, se l’azienda ne risulta già in possesso.