Sono ormai noti al Datore di lavoro gli accertamenti sanitari obbligatori per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’Allegato I dell’ INTESA ai sensi art. 8 L. 131/2003 – CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI del 30.10.2007 “In materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” ed il relativo iter in caso di accertamenti positivi.
Ma come deve comportarsi, invece, il Datore di lavoro in caso di lavoratore tossicodipendente che non svolge le sopra citate attività?
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che pertanto intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. A coloro che fruiscono di tale periodo di aspettativa, l’azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 6 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all’aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, in caso quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro quale parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda.
Il datore di lavoro è quindi obbligato a rispettare la normativa vigente, nella consapevolezza che può e deve essere anche suo interesse riuscire a recuperare il lavoratore.
A tale scopo, appaiono come utili strumenti di reintegro il ricorso al congedo per malattia (quando necessario), al tempo parziale e alla flessibilità dell’orario di lavoro.
Un atteggiamento positivo e un continuo incoraggiamento da parte del datore di lavoro, in primis, ma anche dei colleghi possono rivelarsi un’arma vincente per il reintegro del lavoratore all’interno del proprio contesto sociale, sancendone il definitivo recupero!